Art. 6.
(Riconversione ecologica dell'economia veneziana).

      1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 11, di favorire la riconversione ecologica dell'economia veneziana e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, e dalle direttive comunitarie in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale.
      2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è, altresì, prevista l'erogazione di finanziamenti da parte dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di

 

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soggetti di diritto privato, destinati all'implementazione o all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nel territorio veneziano.
      3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.